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Normativa nazionale

La disciplina dei giochi pubblici è contenuta in numerosi provvedimenti e disposizioni di legge, nonché in decreti direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed atti di differenti Ministeri (Interno, Salute, ecc.) od Autorità (per le Garanzie nelle Comunicazioni, per la tutela dei dati personali, per la Concorrenza ed il Mercato), che rendono la normativa di settore complessa e articolata.

Gli interventi legislativi, sia a livello nazionale che regionale e locale, sono da sempre dichiaratamente finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi e delle differenti finalità di pubblico interesse cui afferiscono:

  • combattere il fenomeno del gioco illegale;
  • tutelare i minori;
  • prevenire lo sviluppo di dipendenze patologiche e contrastare il DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo);
  • contribuire al gettito erariale.

In generale, le attività di organizzazione ed esercizio relativi al settore del gioco regolamentato sono qualificate come attività economiche di prestazione di servizi e sono riservate, per legge, allo Stato. La riserva statale sull’organizzazione dei giochi – contemplata all’interno del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496 – trova il suo fondamento nell’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata.

Sulla base di tali necessità, la legislazione nazionale prevede che l’esercizio nei punti vendita dei giochi regolamentati sia sottoposto a specifica autorizzazione di Polizia, in quanto vede una ricaduta importante sia in termini di ordine pubblico che sociale. In particolare, gli esercizi, a seconda della tipologia di giochi commercializzati, devono necessariamente essere in possesso, tra gli altri requisiti, di almeno una delle seguenti licenze:

  • licenza ex 86 del T.U.L.P.S. – il cui rilascio è stato delegato al Comune di riferimento – ne devono essere in possesso sostanzialmente gli esercizi “generalisti”, ovvero che non prevedono come attività prevalente quella dell’offerta di gioco ed i distributori;
  • licenza ex 88 del T.U.L.P.S. – il cui rilascio è di competenza della Questura di riferimento – ne devono essere possesso sostanzialmente gli esercizi “specializzati”, che prevedono come principale attività quella della raccolta di gioco.

Una tappa importante nella regolamentazione di settore è rappresentata dall’adozione del c.d. DL Bersani (Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248). In considerazione dello sviluppo del mercato del gioco e al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore, nonché di assicurare la tutela del giocatore, l’articolo 38 del suddetto provvedimento ha stabilito che il compito di riorganizzare il settore, anche accogliendo gli operatori di altri Stati, è dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e contemporaneamente ha disposto una generale liberalizzazione e la regolamentazione di diversi elementi e segmenti dell’offerta di gioco.

Nello specifico la legislazione del 2006 indica le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici: le agenzie e negozi di scommesse, le sale pubbliche da gioco, le sale Bingo (“destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29”), nonché gli ulteriori punti di vendita che abbiano come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Negli anni successivi, all’interno del quadro regolatorio, sono stati adottati provvedimenti a livello nazionale per disciplinare più approfonditamente i seguenti aspetti relativi ai prodotti di gioco:

  • pubblicità e comunicazione;
  • tutela dei minori;
  • antiriciclaggio;
  • fiscalità e tassazione.

Nel corso degli anni, l’attività di pubblicità e comunicazione promozionale relativa al settore del gioco regolamentato è stata oggetto di provvedimenti normativi speciali che ne hanno ridotto, se non completamente annullato, la portata, motivando tali interventi quali strumenti di prevenzione del comportamento patologico di gioco e di salvaguardia dei minori e dei soggetti più vulnerabili.

Un significativo intervento legislativo in materia è rappresentato, in particolare, dall’articolo 7 del c.d. DL Balduzzi (Decreto-legge n.158 del 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.189 del 2012), entrato in vigore il 1° gennaio 2013, che prevede, tra i diversi profili regolamentati, le seguenti prescrizioni in materia di pubblicità e comunicazione:

  • divieto di inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori;
  • divieto di inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco;
  • la comunicazione informativa deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco;
  • gli avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita devono essere riportati su schedine e tagliandi dei giochi; su apparecchi di gioco, cioè quegli apparecchi che si attivano con l’introduzione di monete o con strumenti di pagamento elettronico; nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non; nei siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro;
  • i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Sulla strada tracciata dal suddetto provvedimento, l’approvazione del c.d. DL Dignità (Decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96) ha contribuito al rafforzamento della disciplina normativa in materia con l’art. 9 del Capo III, intitolato “Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo”. Fermo restando quanto previsto dal precedente DL Balduzzi, vengono prescritte le seguenti disposizioni:

  • divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media;
  • dal 1° gennaio 2019, il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata;
  • sono esclusi dal suddetto divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • in caso di mancato rispetto del menzionato divieto, è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari al 20 percento del valore della pubblicità e/o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, ad euro 50 mila.
  • l’autorità competente per la contestazione e la successiva irrogazione della sanzione è l’AGCOM, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

L’Autorità, per chiarire l’ambito applicativo delle disposizioni, far chiarezza e restringere i margini di interpretazione lasciati liberi dal decreto, ha adottato con la delibera n. 132/19/CONS le Linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del c.d. DL Dignità, attraverso cui l’AGCOM si propone, entro la cornice normativa primaria di riferimento, di coordinare le nuove regole con la complessa disciplina di settore e con i principi costituzionali e dell’Unione europea. Di particolare rilievo è la specificazione da parte dell’Autorità, che precisa che sono escluse dal divieto quelle comunicazioni di carattere informativo fornite dagli operatori di gioco regolamentato.

Fonti e approfondimenti:
ISS – ACADI – AGCOM

La tutela dei minori è uno degli impegni principali cui sono tenuti ad assolvere i soggetti appartenenti alla filiera del gioco, dai concessionari agli esercenti, attraverso costanti controlli all’accesso ed all’interno degli ambienti di gioco, sia negli esercizi specializzati che in quelli generalisti, nonché tramite il monitoraggio dell’identità degli utenti per la raccolta del gioco a distanza.

La normativa vigente prevede, tra le altre, le seguenti disposizioni relative a divieti, controlli e sanzioni per la tutela dei minori:

  • divieto puntuale di partecipazione dei minori di anni 18 a tutti i giochi pubblici – il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prescrive puntualmente il divieto, così come l’identificazione dei giocatori da parte degli esercenti ove necessario «mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento», e vengono introdotte specifiche sanzioni amministrative (attualmente pecuniarie, fino a 20.000 euro per violazione e con la chiusura dell’esercizio fino a trenta giorni) e l’eventualità della sospensione per gli esercenti dalla possibilità di intrattenere rapporti contrattuali con i concessionari delle reti telematiche;
  • divieto di entrata dei minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro – il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. DL Balduzzi) ha specificato il divieto più generale di accesso ai minori «nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali […] e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse»;
  • autoesclusione e verifica dell’identità in relazione al gioco a distanza– la legge n. 88 del 2009 ha stabilito che i concessionari adottino e mettano a disposizione strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario. Inoltre, attraverso l’anagrafe dei conti di gioco, viene monitorata l’attività di ciascun giocatore, in quanto all’apertura del conto il giocatore deve fornire il proprio codice fiscale (che viene incrociato con la banca dati SOGEI al fine di verificarne l’effettiva esistenza) e il sistema di controllo permette di tracciare e memorizzare in modo nominativo tutte le transazioni di gioco degli utenti;
  • utilizzo della tessera sanitaria per l’accesso agli apparecchi da intrattenimento (ADI) – il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento sia consentito esclusivamente «mediante l’utilizzo della tessera sanitaria» per «impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori». Tale norma, è stata attuabile mediante l’installazione di lettori di tessere sanitarie solo sugli apparecchi VLT (poiché integralmente gestiti tramite reti telematiche che consentono la validazione istantanea dei dati) apparecchi presenti solo negli esercizi specializzati; quindi, l’accesso di un minore all’apparecchio presuppone violato il divieto di accesso ancora prima che quello di gioco (e la misura ha comportato problemi di accesso al gioco da parte di giocatori adulti privi di tessera funzionante, stranieri o semplicemente timorosi di una rilevazione dei propri comportamenti di gioco, vietata tuttavia dall’Autorità per la protezione dei dati personali).

Fonti e approfondimenti:
CAMERA

Parallelamente al circuito legale e controllato si rileva una sempre più estesa attività svolta mediante la gestione su piattaforme illegali delle scommesse sportive e dei giochi di casinò online, con l’utilizzo di server ubicati in paesi esteri. Il gioco online è per sua natura “transfrontaliero”: i siti di gioco alternativi a quelli autorizzati sono accessibili attraverso la rete nonostante la previsione di elenchi di siti inibiti; ne deriva la possibilità di un’offerta illegale di gioco on line la cui entità è difficilmente stimabile.

Sempre in crescita la sensibilità delle istituzioni, delle autorità e degli operatori ai pericoli insiti nel settore e, per questo motivo, le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dagli operatori di gioco assumono un ruolo particolarmente rilevante nella dimensione delle attività proprie delle autorità investigative, in quanto consentono di approfondire la conoscenza del settore e di verificare il grado di affidabilità dei destinatari degli obblighi di prevenzione.

La recente disciplina nazionale contempla il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 903 che ha recepito all’interno dell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd. Quarta Direttiva Antiriciclaggio) e che ha innovato il quadro normativo composto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (cd. “decreto antiriciclaggio”), e dal d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo. Il principale obiettivo della normativa di prevenzione del riciclaggio è la tutela dell’integrità del sistema economico e finanziario, che va preservato da ogni nuova minaccia di coinvolgimento, anche indiretto o inconsapevole, nel compimento di attività illecite.

A livello comunitario già la Terza Direttiva, nell’includere nel proprio campo d’applicazione i casinò online, aveva introdotto presìdi volti a garantire un’approfondita conoscenza della clientela, la tracciabilità dei flussi finanziari e l’individuazione delle operazioni sospette. La Quarta Direttiva ha operato un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione, estendendone l’applicazione a nuove attività particolarmente permeabili alle infiltrazioni criminali come quella svolta dai prestatori di servizi di gioco.

La distinzione tra i vari soggetti che compongono la filiera del gioco regolamentato assume rilievo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio imposti rispettivamente ai concessionari e alle reti distributive.

Nei punti vendita retail la normativa vigente prevede l’obbligo di procedere all’identificazione di ogni cliente che:

a) effettui giocate dell’importo superiore ad € 1.000,00;
b) incassi vincite di importo superiore ad € 1.000,00.

Fonti e approfondimenti:
BANCA D’ITALIA

La tassazione del settore del gioco regolamentato prevede modalità di prelievo erariale e applicazione di aliquote differenti in base ai tipi di gioco. Le entrate per l’erario provenienti dal settore sono di due tipologie:

  • extra-tributarie: il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo che si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta) le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante al gestore del punto di gioco. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle lotterie istantanee e a quelle a estrazione differita;
  • tributarie: il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco.

Preu

L’articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 ha istituito il Prelievo erariale unico (Preu) che si applica sia alle somme giocate sulle AWP (o new slot) che a quelle giocate sulle Videolottery (VLT), ovvero agli apparecchi da intrattenimento identificati rispettivamente dalle lettere a) e b), comma 6 dell’articolo 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931). La misura del prelievo è stata aumentata più volte nel corso degli anni fino ad attestare, attualmente, il Preu sulle AWP al 24 per cento (dal 13% iniziale) e sulle VLT all’8,6 per cento (dal 2% iniziale).

Per cinque volte negli ultimi sei anni – compreso il periodo caratterizzato dalle restrizioni governative adottate per far fronte all’emergenza pandemica negli anni 2020-2021, che hanno colpito duramente la raccolta fisica di gioco – le aliquote del prelievo hanno subito costanti incrementi, che hanno avuto come effetto quello di aver portato la pressione fiscale a raggiungere il 70 per cento dei margini lordi, rendendo il settore italiano degli apparecchi il più tassato in Europa, pur contribuendo alle entrate erariali in misura maggiore rispetto ad ogni altro segmento di gioco.

Fonti e approfondimenti:
CAMERA

Sistema di prelievo del gioco del Bingo

Il gioco del Bingo che si svolge all’interno delle sale dedicate (diverso è il caso del Bingo online) è soggetto ad un sistema di tassazione descritto, in primis, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 e dai successivi provvedimenti che ne hanno modificato il contenuto o che hanno introdotto nuove misure alla disciplina fiscale consolidata.

Attualmente, il compenso del concessionario corrisponde alla quota residua della raccolta al netto del prelievo erariale, del compenso per il controllore centralizzato del gioco e del montepremi:

  • il prelievo erariale ha un’aliquota del 11% e la base imponibile è costituita dal costo delle cartelle ritirate dal concessionario per la vendita in sala;
  • il compenso per l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM), in quanto soggetto affidatario del controllo centralizzato del gioco, è stabilito nella misura dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle, e viene versato, insieme al prelievo erariale, anticipatamente all’atto del ritiro delle cartelle per lo svolgimento del gioco, ad opera del concessionario presso gli uffici territorialmente competenti di ADM;
  • la somma da ripartire a titolo di montepremi è costituita, a norma delle disposizioni vigenti, da almeno il 70% dell’importo della relativa vendita delle cartelle in ogni partita;

Inoltre, al fine di garantire l’adempimento dei propri obblighi, il concessionario ha l’obbligo di prestare all’Amministrazione finanziaria una cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, pari a oltre 516.000 euro per ciascuna sala, come indicato negli atti convenzionali e nella normativa di riferimento.

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto il pagamento mensile del canone di proroga delle concessioni per il gioco del Bingo (art. 1, comma 636, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni) che prevede il versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione.

Fonti e approfondimenti:
EURISPES – CAMERA – ADM.GOV.IT

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

Istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, l’imposta unica si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse relativi a qualunque evento. Per i primi, la base imponibile è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa al netto delle vincite. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro che gestiscono, anche in concessione, tali tipologie di gioco regolamentato.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80%) e per diverse categorie di scommesse a totalizzatore (20%) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l’8% su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale) l’aliquota è pari al 15,70% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Da ultimo, la Legge di bilancio 2019 ha disposto che a decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica sia stabilita:

  • per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
  • per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
  • per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

La stessa Legge di bilancio 2019 ha inoltre disposto la soppressione dell’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive a decorrere dal 1°luglio 2019.

Fonti e approfondimenti:
CAMERA

Aliquota IVA e prelievo sulle vincite

L’aliquota IVA, prevista all’articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro. Non è quindi applicata ai giochi in concessione.

Dal 2012, con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, è stato introdotto un prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi.

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha fissato tale prelievo al 12 % per i giochi:

  • Videolottery (VLT);
  • Vinci per la vita–Win for life e SiVinceTutto SuperEnalotto,
  • lotterie nazionali ad estrazione istantanea,
  • Enalotto e Superstar e per le vincite al lotto – per quest’ultimo l’aliquota del prelievo è stata fissata all’8 %.

Con Provvedimenti del febbraio 2020 in attuazione di nuove previsioni di legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che a decorrere dal 1° marzo 2020, ai premi dei suddetti giochi, anche nella modalità con partecipazione a distanza è applicato un diritto del 20 % sulla parte della vincita eccedente l’importo di 500 euro. Il concessionario paga le vincite al netto delle imposte, ottemperando così agli obblighi della tassazione previsti dalla normativa vigente.

Fonti e approfondimenti:
CAMERA